
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto Ucraina”, pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia Ata che docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell’emergenza a scuola.
Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza.
Cosa accade a scuola dal 1° aprile?
Le regole generali di sicurezza
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Gestione dei casi di positività nelle scuole primarie
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Per maggiori dettagli QUI